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REGOLA DELLA CONGREGAZIONE DEI MISSIONARI DI S. CARLO PER GL’ITALIANI EMIGRATI(Piacenza, Tip. Vesc. G. Tedeschi, 1895) Ripetute volte nelle pubblicazioni e nelle conferenze, Scalabrini parla della Congregazione dei Missionari per gli emigrati, da lui fondata a Piacenza il 28.11.1887 con l’approvazione di Leone XIII, che ne aveva accompagnata la nascita con il breve Libenter agnovimus, e il sostegno della Sacra Congregazione di Propaganda Fide. I missionari sono impegnati nello sforzo di risolvere i drammatici problemi dell’emigrazione. La loro azione sarà efficace se l’istituzione alla quale appartengono avrà una solida struttura interna, garantita dalla regola dell’istituto, posta alla base dell’attività pastorale attraverso una profonda vita interiore. Allo scopo Scalabrini, nel 1894, introduce la professione dei voti semplici perpetui, dando alla congregazione dei missionari di San Carlo una forma definitiva. La Regola del 1895, elaborata con l’intervento di esperti, riproduce integralmente quanto riguarda il fine e i mezzi per raggiungerlo, già fissati nel primo regolamento, approvato da Propaganda Fide nel 1888, ma innova sostanzialmente l’ordinamento generale dell’istituto perché, con l’introduzione dei voti perpetui, subentra l’anno di noviziato e sono soppressi i riferimenti ai voti quinquennali adottati inizialmente. Nella nuova norma non sono dimenticate le iniziative che i missionari devono avviare per la formazione umana e cristiana dei migranti; un capitolo è dedicato alle scuole italiane che dovranno sorgere all’estero.
Cap. I. Scopo della Congregazione e mezzi per
raggiungerlo
CAPITOLO
I
1. È istituita in Italia, sotto l’alta dipendenza di Propaganda Fide, e sotto l’immediata direzione d’un Superiore Generale, una Congregazione di Missionari per gl’italiani emigrati specialmente in America, sotto il patrocinio di S. Carlo. 2. Scopo di questa Congregazione è di mantener viva nel cuore de’ nostri connazionali emigrati la fede cattolica, e di procurare, quanto è possibile, il loro benessere morale, civile ed economico. 3. Questo scopo la Congregazione lo raggiunge:
CAPITOLO
II 1. La Congregazione verrà governata da un Superiore Generale, coadiuvato da un vicario Generale e da un Procuratore. Quest’ultimo terrà l’amministrazione della cassa della Congregazione e ne renderà conto al Generale ogni anno, e quando ne venisse richiesto. 2. Il Superiore Generale verrà assistito da una Consulta di sua nomina, che si adunerà almeno una volta ogni tre mesi, cui spetterà decidere intorno all’accettazione dei candidati, all’ammissione de’ novizii ai voti, all’invio dei Sacerdoti alle missioni, e ad altre cose di importanza che le venissero proposte. 3. Questa Consulta sarà composta di sei o più membri, tra i quali sempre il Vicario Generale e il Rettore della Casa Madre. In caso di parità di voti, il Presidente avrà voce preponderante. 4. La nomina del Vicario, dei Superiori provinciali e locali, del Maestro de’ novizii, e del Direttore Spirituale, appartiene al Superiore Generale; il quale però dovrà udir prima il parere (che sarà sempre deliberativo) della Consulta, circa i soggetti da lui prescelti ai detti incarichi. 5. Il Vicario resterà in carica cinque anni; spirato il qual tempo, potrà essere confermato nel suo ufficio. Ogni anno egli renderà conto al Generale del suo operato. 6. La carica di Superiore provinciale o locale non potrà durare oltre un triennio senza grave ragione; e ogni Superiore che sia uscito di carica, non avrà diritto a veruna distinzione o a titolo veruno di preminenza nella Congregazione. 7. Il Provinciale sarà coadiuvato, nel disimpegno del suo ufficio, da un Segretario della Provincia, da un Procuratore o Economo provinciale e da una Consulta nominata dal Generale. 8. Il Provinciale riferirà ogni trimestre al Superiore Generale tutte le opere compiute, tutti i bisogni della Missione, e quanto può servire a meglio promuovere la gloria di Dio e il bene delle anime nelle colonie. 9. I Superiori locali dipendono immediatamente dal Provinciale, a cui dovranno ogni semestre dar conto del loro operato nella Missione, e dello stato economico attivo e passivo della loro Casa e chiesa. Tutti i membri della Congregazione saranno sempre liberi di scrivere al Superiore Generale direttamente. 10. Gli ordini ricevuti immediatamente dal Generale dovranno tosto essere comunicati al Provinciale per sua norma, e potranno da lui essere sospesi fino a nuova determinazione del Superiore Generale, il quale discussa bene la cosa insieme alla Consulta, farà conoscere colla maggior sollecitudine possibile la sua decisione al Provinciale. 11. Alla fine dell’anno tutti i Superiori locali dovranno presentare lo specchio dello stato morale e materiale della Missione al loro Provinciale, che lo rimetterà con tutta sollecitudine al Superiore Generale. 12. Il numero di Case richieste per formare una Provincia non dovrà essere inferiore di otto. Se fossero meno, non formeranno che una Sotto-Provincia con un Vice-Provinciale nominato dal Generale. 13. Il Generale avrà l’obbligo di visitare periodicamente tutte le stazioni, ove si troveranno i Missionari ovvero di nominare all’uopo un Visitatore, la cui autorità dovrà estendersi su tutti i Superiori Provinciali e delle Case ch’egli visiterà. Le facoltà del Visitatore incominciano dal giorno della visita, e cessano il giorno in cui la visita si chiude. Terminata la visita, questi di viva voce renderà conto al Generale dello stato delle Case da lui visitate. 14. I Missionari di una Provincia non potranno passare ad un’altra senza licenza del Superiore Generale, o, se per poco tempo, senza la licenza del proprio Provinciale e di quello della Provincia, alla quale chiedessero di essere trasferiti. 15. Se una Casa avrà più di dieci Missionari verrà dato al Superiore della medesima un assistente, il cui ufficio sarà, di coadiuvare il medesimo in tutto ciò che riguarda la domestica disciplina e il buon andamento della Missione. L’Assistente sarà nominato dal Provinciale, e rimarrà tutto il tempo che il medesimo Provinciale giudicherà opportuno. 16. Ogni Casa avrà un Economo per l’amministrazione dell’azienda domestica, nominato dal Provinciale, ma dipendente dal Superiore locale, a cui dovrà dar conto ogni mese della sua amministrazione. 17. Nelle Case, alle quali è unita la parrocchia, il Parroco sarà il Superiore; ma potrà il Generale, udito il parere del Provinciale, nominare a Superiore della Casa un altro Missionario ch’egli giudicasse più idoneo a quest’uffizio. In tal caso sarà cura del Provinciale appianar le difficoltà che potessero sorgere tra il Superiore locale e il Parroco stesso per l’adempimento dei rispettivi doveri. 18. Il Superiore locale non potrà fare l’ufficio di Economo, se non quando la necessità e lo scarso numero dei Missionari lo richiedesse, e vi fosse all’uopo l’approvazione del Provinciale. 19. Nella Casa Madre, e dovunque sarà aperto un noviziato, il Maestro de’ novizi non dipenderà, in tutto quello che riguarda il suo uffizio, dal Rettore locale. 20. Il Rettore della Casa Madre, nell’esercizio delle sue attribuzioni, non dipenderà che dal Superiore Generale. 21. Resasi vacante per qualsiasi motivo la carica di Superiore Generale, governerà interinalmente la Congregazione il Vicario Generale, il quale notificherà immediatamente la seguita vacanza, ai Superiori di tutte le Case. 22. I Superiori stessi, premesso un triduo di speciali preghiere, raccoglieranno e spediranno nel più breve spazio di tempo e in ischede suggellate, il nome del Missionario che per virtù, scienza ed esperienza stimeranno più idoneo al governo della Congregazione. Avranno diritto al voto anche i Provinciali immediatamente scaduti. 23. A mano a mano che arriveranno le schede, il Vicario Generale, alla presenza della Comunità, le deporrà suggellate in apposita urna da collocarsi, ben chiusa innanzi all’altare della cappella. 24. Arrivate tutte le schede, s’incomincerà anche nella Casa Madre un triduo di preghiere, finito il quale tutti quelli che hanno diritto al voto, vale a dire: Vicario Generale, il Procuratore Generale, il Superiore della Casa, il Maestro dei Novizi, il Direttore spirituale e i Professori, quando appartengano come membri all’Istituto, deporranno nell’urna, alla presenza di tutta la Comunità la scheda loro, pure suggellata, contenente il nome di colui che stimeranno più idoneo come sopra 25. In seguito, dinnanzi al Mons. Vescovo di Piacenza, espressamente invitato quale Protettore immediato della Congregazione, e presente anche la Consulta, si apriranno tutte le schede e si registreranno puramente i nomi dei proposti. 26. Quegli riuscirà eletto che avrà la maggioranza dei voti. Di ogni cosa si stenderà apposito verbale che verrà sottoscritto da tutti i presenti. 27. Se l’eletto si trovasse alle Missioni, gli si telegraferà tosto la notizia. La Consulta notificherà la seguita elezione alla S. Congregazione di Propaganda e a tutte le Case della Congregazione. 28. In tutte le Case si canterà il Te Deum per la nomina seguita, e in quella ove l’eletto si trova, gli si presterà da tutti, in chiesa, dopo il Te Deum, atto di ossequio e di obbedienza, e s’implorerà da lui paterna benedizione. 29. Il Superiore Generale durerà in carica sei anni e potrà essere rieletto.
CAPITOLO
III 1. I membri di questa Congregazione possono essere Sacerdoti, chierici prossimi al Sacerdozio, e laici. 2. Gli aspiranti debbono indirizzare la loro domanda al Superiore Generale in Piacenza, ove ha sede la Casa Madre della Congregazione stessa. 3. I Sacerdoti debbono presentare gli attestati dei rispettivi Ordinari, comprovanti:
4. I chierici, oltre siffatti attestati richiesti pei Sacerdoti, debbono presentare quelli comprovanti gli studi compiuti dalla grammatica sino alla filosofia inclusive. 5. I laici debbono presentare, oltre gli attestati di Battesimo e di Cresima, quelli comprovanti: a) la buona condotta, b) lo stato celibe o di vedovanza senza figli, c) la complessione sana e robusta, d) l’adempimento degli obblighi di leva o la esenzione dai medesimi, e) La pratica del leggere e dello scrivere, o l’esercizio di qualche arte utile alla Congregazione. 6. Non sono ammessi gli espulsi da ordini religiosi, o da Comunità ecclesiastiche; e quelli che ne uscirono volontariamente, non saranno accettati, se non quando potranno giustificare la loro uscita con buone ragioni, riconosciute per tali dal Superiore Generale e dalla Consulta. 7. Tutti gli aspiranti hanno da essere esaminati intorno ai loro studii da un Consiglio di disciplina, il quale riferirà alla Consulta, dalla cui approvazione dipenderà l’accettazione. 8. L’età richiesta per l’ammissione non dev’essere inferiore ai 17 anni, né superiore ai 40; salvo che vi fossero ragioni che persuadessero di fare, in favore di qualche postulante, un’eccezione a questa regola. 9. Se la distanza dei luoghi, o altra ragione, rendesse difficile ai postulanti la venuta alla Casa Madre, potrà il Superiore Generale, udito il parere della Consulta, aprire anche altrove una Casa di noviziato, la quale però dovrà reggersi con le stesse norme adottate nel noviziato della Casa Madre. 10. L’aspirante, ammesso che sia, dovrà entrare nella Casa del noviziato il giorno indicatogli nella lettera d’ammissione, portando seco il proprio corredo di biancheria personale, sufficiente almeno per un anno, e, se chierico o Sacerdote, i libri necessarii o utili per lo studio e pel sacro ministero. 11. Resta a carico del medesimo la spesa della divisa, che, per ragione di uniformità, verrà provvista dall’Istituto. 12. Tutti i nuovi ammessi faranno, una settimana dopo il loro ingresso nell’Istituto, gli Esercizi Spirituali, i quali dureranno otto giorni. 13. Tanto i Missionari, quanto i chierici e i laici sono tenuti alla vita comune; e ciascuno è obbligato all’adempimento di quell’uffizio che gli venisse dai Superiori affidato.
CAPITOLO
IV 1. Tutti faranno un anno di noviziato, nel qual tempo attenderanno unicamente alla coltura dello spirito, mercé l’orazione e l’esercizio delle virtù proprie del loro stato. A giudizio però del Superiore Generale potranno i novizi applicarsi, in giorni e ore da determinarsi, allo studio della sacra Scrittura, della sacra eloquenza e della storia ecclesiastica. Per i novizi laici il noviziato durerà un biennio. 2. L’orario pel noviziato verrà determinato dalla Consulta, in conformità all’uso comune degli altri Ordini religiosi, sentito il Maestro dei novizi. 3. Terminato il tirocinio, ove sieno giudicati degni di appartenere alla Congregazione, i novizi verranno incorporati alla medesima con voti semplici, ma perpetui, di castità, povertà e ubbidienza, che saranno ricevuti dal Superiore Generale o da altra persona da lui delegata. 4. Eglino abiteranno in un appartamento separato, né avranno comunicazione di sorta con persona, eccetto che coi Superiori. 5. I medesimi non potranno tenere presso di sé il danaro, o altri oggetti di valore che avessero portato seco; ma dovranno depositare il tutto nelle mani del Maestro dei novizi. 6. L’amministrazione dei beni, di cui il novizio conserverà ancora la proprietà, non verrà a lui per verun modo concessa, ma sarà tenuta da persona da lui medesima incaricata all’uopo. 7. I novizi non vestiranno l’abito dei professi se non il giorno in cui faranno i voti. 8. Il voto di obbedienza obbliga ogni membro della Congregazione a stare in tutto soggetto non solamente al Superiore Generale, ma anche ai Superiori Provinciali e locali; non obbliga però sub gravi, se non quando il Superiore Generale o il Superiore locale comandino qualche cosa per iscritto, colla formula: Praecipio tibi in virtute sanctae obedientiae ecc. Il voto di povertà obbliga ogni membro della Congregazione a non ritenere come propria alcuna cosa, e a non disporre di quanto gli potesse provenire a titolo di stipendio, di rimunerazione o di donativo. Potrà tuttavia conservare la proprietà di ciò che possedeva all’ingresso nella Congregazione, e acquistare la proprietà di ciò che gli provenisse per altri titoli, all’infuori dei sopra indicati; ma non potrà, senza il consenso del Superiore Generale disporre dei frutti. 9. La violazione grave di uno dei tre voti basta per meritare di essere espulso dalla Congregazione. 10. La Consulta potrà, per grave e legittima causa, sciogliere dai voti. 11. Licenziato che uno sia, cessa verso di lui qualunque responsabilità della Congregazione e qualunque obbligo. 12. Ogni tre mesi il Maestro de novizi riferirà al Superiore locale intorno alla loro condotta e due mesi prima della professione potrà, se crede, invitare la Consulta a tenere adunanza. 13. Ogni anno nella festa di Maria SS. Immacolata, o, se questa impedita, in altra da determinarsi dal Superiore della casa, si farà da tutti i professi la rinnovazione dei voti, premesso un giorno di spirituale ritiro.
CAPITOLO
V 1. Il corso degli studi teologici, a cui i professi debbono applicarsi dopo il noviziato, è quadriennale, ed abbraccia la teologia dommatica, secondo le dottrine di S. Tommaso, la teologia morale, secondo i principii di S. Alfonso de’ Liguori, il diritto canonico, la sacra Scrittura, la sacra eloquenza, la storia ecclesiastica, il canto Gregoriano e la sacra liturgia. Si deve aggiungere lo studio delle lingue necessarie all’esercizio del sacro Ministero. 2. I libri di testo verranno assegnati dalla Consulta. Lo stesso dicasi dell’orario delle scuole, il quale per altro potrà essere modificato dai Superiori Provinciali, secondo le esigenze dei varii paesi. 3. Alla fine di ogni anno gli studenti daranno un saggio delle materie studiate, alla presenza del Rettore, del Prefetto degli studii e dei Professori, i quali dovranno esprimere per iscritto il loro voto intorno alla capacità, alla diligenza e al profitto degli esaminati. 4. Terminato il corso quadriennale, ogni studente subirà l’esame di tutta la teologia morale per essere abilitato alla Confessione. Ripeterà lo stesso esame nei due anni successivi alla presenza del Superiore locale e del Provinciale o di persona da lui all’uopo incaricata. 5. Il risultato degli esami verrà comunicato al Superiore Generale. 6. Quelli che avranno terminati gli studii dovranno anch’essi, fino a tanto che non sieno inviati alla Missione, frequentare come uditori le scuole.
CAPITOLO
VI 1. Le pratiche di pietà a cui tutti attenderanno col massimo impegno, sono: a) la meditazione per lo spazio di un’ora, compresa la lettura di un capitolo del Nuovo Testamento, b) la visita al SS. Sacramento per lo spazio di un quarto d’ora, e) la lettura spirituale per lo spazio di un altro quarto d’ora, d) la recita del Breviario, e) l’esame particolare prima del pranzo, f) la breve visita al SS. Sacramento dopo il pranzo e dopo la cena, g) la recita del S. Rosario, h) l’esame generale. 2. Nella Casa Madre, tutte queste pratiche di pietà dovranno sempre farsi in comune, eccetto la recita delle ore minori. 3. Alla celebrazione della S. Messa ciascun Missionario premetterà la dovuta preparazione e, dopo la S. Messa, il ringraziamento almeno per un quarto d’ora. 4. Nei giorni festivi o di vacanza, in ora determinata dall’orario, si terrà dal Superiore, o da chi per lui, a’ Missionari e fratelli laici una Conferenza adatta al loro stato. Nei giorni solenni si canteranno la Messa ed i vespri. I Missionari poi terranno per turno, in dette solennità, un discorso morale al popolo, avvertendo che tutto ciò non coincida colle funzioni parrocchiali. 5. Ogni sabato, in via ordinaria, è stabilita la Confessione per tutta la Comunità. Il Superiore Generale destinerà uno o più Confessori alla Casa, secondo che crederà più opportuno, e niuno ricorrerà di proprio arbitrio a Confessori stranieri. 6. Nel corso dell’anno i Missionari faranno in comune le Novene: - dell’Immacolata - del S. Natale - dello Spirito Santo - di S. Carlo, Patrono della Congregazione - di S. Giuseppe - dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, - di S. Francesco Saverio - dell’Assunta - di S. Raffaele - del titolare della chiesa. Ciascuna novena poi non durerà più di dieci minuti. Le Novene di S. Carlo e del Titolare si faranno da tutte le Case in chiesa coll’intervento del popolo. 7. Nella Casa Madre si farà ogni mese un giorno di ritiro spirituale; e si farà lo stesso, per quanto sarà possibile nelle altre Case. È desiderabile che nel mese di Novembre il ritiro cada nella vigilia del giorno 28, anniversario della fondazione della Congregazione. 8. Ogni giorno si reciterà in tutte le Case un Pater e un Gloria Patri al S. Cuore di Gesù pel Superiore Generale e pel Cardinale Protettore. 9. Ogni anno, fra l’ottava dei Morti, si celebreranno solennemente due Messe coll’Ufficio di Requiem; la prima è pei defunti Confratelli della Congregazione, e la seconda pei benefattori defunti della medesima. 10. All’annunzio della morte di un congregato, ogni Sacerdote celebrerà per lui due Messe, e ogni chierico e laico reciterà due corone e gli applicherà l’indulgenza di due Comunioni. Se il defunto fosse il Superiore Generale, gli si applicheranno in suffragio dai Sacerdoti tre Messe, dai laici tre corone e tre Comunioni. Lo stesso si praticherà per l’Emo Card. Protettore, pel quale inoltre si celebrerà in ogni chiesa della Congregazione un ufficio solenne di Requiem. 11. Pel Fondatore si reciterà ogni giorno un De profundis e ogni anno in tutte le Case si celebrerà in perpetuo un funebre Anniversario. CAPITOLO
VII 1. I Missionari che torneranno alla Casa Madre, consegneranno al Rettore della medesima, o al Vicario Generale, tutto il danaro che avessero portato seco dalla Missione e l’avanzo del viaggio; e staranno in tutto soggetti al Regolamento della casa. 2. In ogni Casa si daranno i segni degli atti comuni colla campanella; e ognuno, udito il segno, sarà pronto ad andare dove l’ubbidienza lo chiama. 3. Norme speciali regoleranno gli uffici di ciascheduno nella Comunità, le quali verranno affisse per iscritto o a stampa ne’ luoghi deputati ai singoli uffici, ovvero date a ciascuno in particolare. 4. Nel giorno assegnato al ritiro mensile si leggerà in comune il Regolamento, e quelli che hanno uffici particolari leggeranno, ogni quindici giorni, le regole che appartengono all’ufficio loro proprio. 5. Si osserverà la clausura in tutte le Case della Missione, non ammettendosi donne se non nella sala di visita e nella sagrestia. Il Superiore potrà concedere, qualche rara volta, alle parenti in 1.° grado di poter visitare il Missionario o il laico in caso di grave malattia, sempre però in compagnia di un Padre anziano, il quale procurerà che non si prolunghi la visita e non si estenda fuori della camera dell’infermo. 6. Nelle Case, in cui vi sarà un Assistente, i laici saranno a questi immediatamente soggetti. 7. Il vitto verrà regolato come nelle Case religiose, e sarà eguale per tutti. Fuori dei pasti ordinari nessuno potrà prendere cibo o bevanda senza licenza del Superiore. 8. Durante la mensa i Missionari leggeranno per turno alcuni versetti della S. Scrittura, quindi un libro scelto dal Superiore, in fine il Martirologio. Il Superiore però potrà dispensare dalla lettura nei giorni festivi e nei giorni di comune esultanza. 9. Si darà dal Superiore la benedizione della tavola e si farà il ringraziamento secondo il rito del Breviario romano 10. Il servizio e la pulizia delle camere dei Missionari, per esercizio di umiltà e per amore della povertà, si faranno da ciascun missionario in particolare. 11. In tempo di tavola o degli esercizi di pietà, niuno venga chiamato, senza licenza del Superiore, alla porta; la quale dovrà essere gelosamente custodita da un laico della Congregazione o da un portiere di conosciuta probità. 12. Le chiavi della porteria, della dispensa e della chiesa si dovranno consegnare ogni sera al Superiore o all’Assistente. 13. Nell’uscir di casa ognuno osservi quella gravità e quella modestia, che si addicono ad ecclesiastici, e specialmente a’ religiosi; vesta poi sempre l’abito talare ovunque lo porta il costume, e sempre coi distintivi proprii della Congregazione, quali sono la mantellina e la fascia. Del resto, in qualunque caso e in qualunque luogo, ognuno è rigorosamente tenuto a portare il collare così detto alla romana. 14. Tutti debbono essere a casa innanzi notte, né alcuno di casa deve uscire mai senza licenza del Superiore o dell’Assistente. 15. Niuno accetterà inviti a pranzi a gite di diporto, o a trattenimenti. È poi severissimamente proibito di intervenire in qualunque caso e per qualsivoglia motivo, a rappresentazioni o a spettacoli teatrali. 16. Non appartiene che al Superiore invitare ad ospizio, o a desinare, gli estranei, e anche questo non si faccia che assai di rado. Però quando trattisi di ecclesiastici, e molto più di religiosi, che sieno di passaggio nel luogo ov’è una Casa della Congregazione, si osservino verso di loro le regole tutte della cristiana e fraterna ospitalità. 17. In ogni Casa il segno della levata sarà alle ore 5½, nell’inverno, e alle 5 nell’estate. Ove però il bisogno lo esiga, non è vietato che si possa da alcuno anticipare o posticipare la levata, previa la licenza del Superiore. 18. Per la distribuzione del tempo, destinato agli esercizi di pietà e agli atti comuni, potrà il Superiore locale, d’intesa col Provinciale, modificare altrove l’ordine che si osserva nella Casa Madre, adattandolo ai bisogni e alle costumanze del paese. 19. I Sacerdoti sono tenuti ad applicare la S. Messa secondo la mente del Superiore, ad eccezione di 12 Messe all’anno, la cui applicazione sarà libera a ciascuno, però senza che se ne percepisca la elemosina. 20. Se i Missionari avessero elemosine di Messe oltre al bisogno, le manderanno alla Casa Madre, e alla Casa Madre le dimanderanno qualora ne difettassero. 21. Quelli tra i laici che avessero la patente di maestro o una sufficiente coltura, saranno impiegati preferibilmente nelle scuole delle Missioni, ove insegneranno soprattutto il catechismo, e per cui avranno il titolo di Fratelli Catechisti. 22. Gli altri laici saranno addetti agli uffici domestici, e ad accompagnare, assistere e coadiuvare i Missionari nell’esercizio delle loro funzioni. 23. Tanto i Sacerdoti, quanto i laici, nell’uscire di casa, sia per diporto, sia per ragione di ministero, avranno seco possibilmente un compagno, specie quando abbiano a visitar donne. In questo caso il compagno dovrà essere in luogo da poter vedere ma non udire quello di che si tratta. 24. Fuori dei tempi stabiliti per la ricreazione, si osservi da tutti il più perfetto silenzio; e quando il bisogno lo richieda, non si parli nelle camere e nei corridoi se non a voce bassa e con poche parole.
CAPITOLO
VIII 1. Prima di partire per la Missione ognuno farà per otto giorni gli Esercizi spirituali, rinnovando in essi i suoi voti. Dopo di che avrà luogo pubblicamente nella chiesa dell’Istituto la cerimonia di commiato in forma solenne e secondo il cerimoniale approvato. 2. Il Superiore Generale designerà, fra i Missionari che partono, quello che dovrà essere il capo della spedizione, il quale terrà il danaro e farà le necessarie spese per tutti i viaggianti. In caso di grave malattia o di morte del medesimo, lo surrogherà il più anziano di religione. 3. Movendosi il piroscafo, tanto i Missionari come i laici reciteranno l’Itinerarium clericorum; e, per quanto sarà possibile, anche durante il viaggio adempiranno, insieme le pratiche di pietà volute dalla regola. 4. Quando il piroscafo avrà salpato dal porto, precisamente allora i Missionari entreranno di diritto nell’esercizio della giurisdizione, che loro con apposito decreto sarà determinata e delegata dalla S. Congregazione di Propaganda Fide. 5. Il Superiore prenderà nota degli emigranti che si trovassero sul piroscafo, e i Missionari si presteranno assai di buon grado alla loro assistenza spirituale e materiale, prendendo gli opportuni concerti col Comandante, sia per le pratiche religiose, sia per la disciplina e la morale. Le stesse pratiche farà quel Missionario, che venisse designato dal Superiore Generale per accompagnare volta per volta gli emigrati. 6. Le facoltà delegate dalla Congregazione durano per tutto il viaggio di mare. Arrivato il piroscafo al porto, ed incominciato lo sbarco, queste facoltà di diritto cessano immantinente, e ciò in omaggio al principio gerarchico e alla giurisdizione dei R.mi Ordinari. 7. Dovendosi toccare varii porti, e quivi discendere a terra, la giurisdizione dei Missionari cessa durante la fermata loro sulla spiaggia, per rivivere sul piroscafo tosto che sia ripartito. Se però la spiaggia fosse disabitata o non soggetta ad alcun Ordinario, detta giurisdizione continuerà anche nella temporanea dimora sulla spiaggia. 8. Se taluno de’ Missionari viaggianti venisse a morte, durante la traversata, il capo della spedizione o chi ne farà le veci, prenderà consegna di tutte le carte ed oggetti appartenenti al defunto per rimetterli, al suo arrivo, nelle mani del Superiore della Casa a cui quegli era destinato; e farà a bordo, il meglio che potrà, l’ufficio funebre al compagno defunto. 9. Procureranno i Missionari di portar seco quanto fa d’uopo per celebrare a bordo il divino Sacrifizio, ogni volta che ne abbiano agio e facoltà dal Comandante.
CAPITOLO
IX 1. Giunti alla loro destinazione, e ringraziato prima il Signore e il suo buon Angelo, i Missionari si recheranno ad ossequiare l’Ordinario locale, a cui chiederanno le facoltà occorrenti per l’esercizio del sacro Ministero, presentandogli perciò le loro credenziali. 2. Si daranno premura, i Missionari, d’indirizzare gli emigranti, perché non cadano nelle mani di agenti sconosciuti; li assisteranno nelle loro necessità, e, quando ce ne sia il bisogno, li presenteranno al Console italiano. 3. Giunti i Missionari al luogo del loro destino, cesserà riguardo a loro qualunque autorità del Superiore della spedizione, e tutti dipenderanno dal Superiore locale, e si applicheranno con grande alacrità a quelle opere del Ministero che verranno loro dal medesimo assegnate. 4. Allo stesso Superiore renderanno conto delle spese fatte durante il viaggio; e tutto l’avanzo del denaro lo consegneranno nelle sue mani.
CAPITOLO
X 1. Nei siti più opportuni, a giudizio dei Superiori e d’accordo coll’Ordinario locale, si stabiliranno Case pei Missionari. 2. Anche in queste Case i Missionari faranno vita comune; e quando per ordine del Superiore dovessero portarsi alle colonie o a predicare altrove, vi ritorneranno, appena ultimati i loro impegni. 3. Nelle stesse Case, previo il parere della Consulta, potranno ricevere la prima educazione e l’istruzione ginnasiale quei giovanetti italiani, i quali mostrassero inclinazione allo stato ecclesiastico, salvo ad essere poi inviati alla Casa Madre in Piacenza, ovvero alla Casa di Noviziato della Provincia, per compiervi il corso degli studii liceali e teologici. 4. Il regime interno delle varie Case, la disciplina e gli orarii saranno regolati possibilmente in conformità della Casa Madre. 5. Tutto il tempo che avanzerà al sacro ministero, i Sacerdoti lo consacreranno allo studio e all’orazione, e non attenderanno a lavori manuali, se non fosse per poco tempo e per onesto sollievo. I laici non si applicheranno, senza licenza dei Superiori, agli studii; ma aiuteranno la Missione coll’esatto adempimento dei loro domestici uffizi. 6. Nessuno farà contratti di compera o vendita senza licenza del Superiore locale; trattandosi poi di compera o vendita di case, terreni e chiese, non si farà da chicchessia contratti di sorta senza il consenso del Generale.
CAPITOLO
XI 1. I Missionari, quantunque dipendano dai Superiori della Congregazione, pure nell’esercizio del sacro ministero saranno in tutto soggetti all’Ordinario del luogo ove risiederanno come prescrive il diritto canonico pei Regolari che hanno cura d’anime. 2. Non si spediranno Missionari in alcuna diocesi senza il previo consenso dello stesso Ordinario. 3. Verso di lui i Missionari useranno sempre, come già si disse, la deferenza più grande, unita alla venerazione più profonda, e come figli affezionati ne sosterranno le ragioni e l’operato in ogni incontro. 4. Quando il Superiore Provinciale, d’accordo col Superiore Generale, credesse di assegnare altra destinazione a qualche Missionario in cura d’anime, ne darà avviso all’Ordinario del luogo e combineranno insieme per la surrogazione. In caso d’urgenza basterà l’assenso del Provinciale.
CAPITOLO
XII l. Per iniziare il sacro Ministero nei luoghi ove saranno chiamati a stabilirsi, i Missionari in numero di due, accompagnati da uno o più fratelli catechisti, apriranno al più presto possibile un corso di Esercizi spirituali, chiudendoli poscia con rito solenne, non dimenticando mai la cerimonia funebre a suffragio delle anime dei trapassati. 2. Per meglio conseguire lo scopo e avere la massima affluenza possibile, s’intenderanno preventivamente coi capi delle colonie e coi parroci delle officine e delle fattorie. 3. Durante tali Esercizi si daranno premura i Missionari di fare istruzioni catechistiche, specialmente intorno al Battesimo, e d’informarsi se e come questo Sacramento venne conferito ai bambini nati nelle colonie. 4. Occorrendo, regolarizzeranno pure, secondo le leggi canoniche e le facoltà ottenute, i matrimonii. 5. Ripeteranno i detti Esercizi nelle colonie, ove non abbiano residenza stabile, e, questi compiuti, erigeranno possibilmente la Congregazione della dottrina cristiana. Designeranno persone che abbiano cura della cappella e presiedano, in mancanza del Missionario, alla recita del Rosario e agli altri esercizi di pietà da praticarsi in comune. A tal uopo lascieranno loro libri opportuni da leggersi nei dì festivi in cappella e in famiglia. 6. Le offerte di qualunque genere verranno scrupolosamente erogate secondo le intenzioni degli offerenti. Quando però si trattasse di pratiche religiose fisse o di opere permanenti, si dovrà riportarne l’assenso del Superiore Provinciale.
CAPITOLO
XIII 1. Oltre la diffusione e l’incremento della Religione, dovrà pure il Missionario promuovere nelle colonie la istruzione. Quindi si darà premura di fare intendere l’importanza e l’utilità delle scuole, nelle quali insegnerà preferibilmente, cogli elementi del conteggio e dello scrivere, la lingua italiana e quella del paese. 2. I maestri si dovranno scegliere possibilmente e preferibilmente tra i fratelli laici della Congregazione. 3. Per l’impianto di coteste scuole, e per l’orario che riguarda le medesime, si prenderanno i debiti concerti coll’Ordinario locale e coi capi delle colonie.
CAPITOLO
XIV 1. Il Missionario, come operaio evangelico, deve ricordarsi d’essere obbligato a diffondere colla sua vita il buon odore di Gesù Cristo, a predicare il Vangelo più con l’esempio che con la parola. Avrà cura pertanto d’osservare la propria regola sempre e dovunque; di praticare specialmente la temperanza, la mansuetudine, l’umiltà, la castità, la modestia, la carità, e di mostrare il massimo disinteresse; lo stesso dicasi dei Fratelli Catechisti. 2. Porranno per fondamento delle loro proprie azioni la grande massima: di non applicarsi mai tanto all’esercizio dell’Apostolico Ministero da trascurare la vita interiore, e di non abbandonarsi mai tanto alle dolcezze della vita interiore da trasandare l’esercizio dell’Apostolico Ministero. Rammenti poi sempre il Missionario che trascurando l’orazione mentale e la preghiera difficilmente potrà mantenersi in grazia di Dio. 3. Ogni anno avranno luogo in tutte le Case dieci giorni di spirituali Esercizi in tempo da designarsi dal Superiore Provinciale. Se sarà possibile, si raccoglieranno in una Casa sola i missionari di tutta la Provincia, allo scopo di rendere tali Esercizi e più edificanti e più fruttuosi. Quanto al ritiro spirituale mensile veggasi il Capitolo Esercizi di pietà (art. 7). 4. I Missionari avranno cura di conservare sempre e dappertutto l’unione più stretta coi compagni di Congregazione, trattandosi a vicenda con animo aperto e affetto sincero. - Useranno poi la massima deferenza verso il clero diocesano, e staranno in tutto soggetti all’Ordinario locale, di cui perciò eseguiranno fedelmente i comandi, seguiranno docilmente i consigli ed osserveranno scrupolosamente i decreti senza discuterli. 5. Si studieranno altresì di mantenere i migliori rapporti coi Capi delle Colonie, coi Consoli e colle altre Autorità locali; e useranno la più grande carità massime verso i poveri ammalati, mostrando sempre, dovunque ed a chiunque, che lo scopo che li trasse alle Colonie fu unicamente ed esclusivamente il bene delle anime e la loro eterna salvezza. 6. Memore di ciò che inculca l’Apostolo: In humilitate superiores sibi invicem arbitrantes, il Missionario non farà conto alcuno della propria anzianità, ma sarà disposto sempre a ricevere con animo volenteroso quella carica e quell’impiego che i Superiori credessero bene di affidargli. 7. Destinato ad una Missione, non domanderà, senza gravi motivi, di venire assegnato ad un’altra, rimettendosi per questo riguardo a ciò che verrà dal Provinciale stabilito. 8. Niuno abbandonerà il posto assegnatogli dall’ubbidienza senza uno speciale permesso dello stesso Provinciale, a cui dovrà esporre le ragioni del suo traslocamento. 9. Niuno farà viaggi di diporto. Che se motivi di salute lo richiedessero, si dovrà prima averne la licenza dal Superiore locale e dal Provinciale. 10. È proibito al Missionario di prendere alloggio, anche per poco tempo, nei pubblici alberghi o in case private, quando passar dovesse per luoghi dove esista una Casa della Congregazione. 11. Chi per l’età avanzata o per qualche grave infermità, non potesse più lavorare nella vigna del Signore, dovrà essere ricoverato in una delle Case della Missione che si giudicasse più acconcia a’ suoi bisogni, ovvero potrà, con la licenza del Generale, ritornare in Italia per essere ricoverato e caritatevolmente assistito nella Casa Madre. 12. Nel dare Missioni tengasi un metodo uniforme, per quanto le condizioni del luogo lo comportano; e le prediche sieno ben preparate e adatte all’intelligenza e ai bisogni degli emigrati. 13. Alla Missione permanente nelle parrocchie i Missionari preferiscano, potendo, la Missione volante, accorrendo ove è maggiore il bisogno. 14. Non si facciano spese straordinarie per la Missione senza il consenso del Provinciale. 15. Tutto ciò che avanza all’onesto sostentamento dei Missionari e alle spese necessarie, appartiene alla Congregazione, e ha da essere spedito alla Casa Madre. 16. È severamente proibito ai Superiori di dar ricetto nelle Case della Congregazione a persone secolari estranee alla medesima, fossero pure prossimi parenti. 17. È pure severamente proibito di dare alle stampe cosa alcuna senza il consenso dei Superiori locali o del Provinciale, e senza l’approvazione di uno o due revisori a ciò deputati.
Sebbene queste Regole non obblighino sotto pena di speciale peccato, tuttavia ogni membro della Congregazione deve considerarle come l’espressione del divino volere a suo riguardo, il mezzo particolare per la santificazione sua e dei prossimi alla sua cura affidati, ed amarle e praticarle colla più grande esattezza e fedeltà. Dalla loro osservanza verrà la forza e l’incremento dell’Istituto; verrà la pace e la concordia dei Missionari ovunque si trovino; verrà il sostegno reciproco, il contento anche tra le difficoltà i travagli, e le persecuzioni; da ultimo la santa perseveranza nella divina vocazione e una ricca corona di gloria nella beata eternità. Ecco il voto più ardente di chi, in seguito a mature considerazioni e col suffragio di uomini illuminati e pii, ha dettato queste Regole approvate ad experimentum, sotto gli amorosi auspici di Maria SS. Immacolata, del suo purissimo Sposo S. Giuseppe, e del glorioso S. Carlo, a cui la Congregazione professa particolare devozione. A. M. D. G.
Piacenza, 20 Gennaio, festa del SS. Nome di Gesù, 1895 Gio. Battista Scalabrini Vescovo di Piacenza, Superiore Generale |